IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche;
    Visto  il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
    Visto,  in  particolare,  l'art.  7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto  legislativo  n.  303 del 1999, secondo cui il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree
funzionali  omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato  generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
indica,  per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri
o  sottosegretari  di  Stato da lui delegati, il numero massimo degli
uffici   e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna  delle
strutture   medesime  affidata  alle  determinazioni  del  Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 luglio  2002  recante l'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  29 luglio  2003,  n. 229, recante interventi in
materia   di   qualita'  della  regolazione,  riassetto  normativo  e
codificazione - legge di semplificazione 2001;
    Visto,  in  particolare, l'art. 18 della predetta legge 29 luglio
2003,  n.  229  che  prevede  la  possibilita'  per la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  di pubblicare su sito telematico le notizie
relative  alle iniziative normative del Governo, assicurando forme di
partecipazione   del   cittadino,  nonche'  i  disegni  di  legge  di
particolare  rilevanza,  gli  atti  legislativi in vigore ed infine i
massimari elaborati dagli organi di giurisdizione;
    Ritenuto  opportuno  che  le  funzioni  di organizzazione, cura e
aggiornamento  delle  informazioni  da  inserire  sul  suddetto  sito
telematico siano svolte presso l'ufficio del Segretario generale;
    Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. All'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  23 luglio 2002 le parole da «Svolge» a «nominato» sono
soppresse.
    2.  La  lettera  a)  dell'art.  24,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 23 luglio 2002 e' sostituita
dalla seguente lettera:
      «a)  provvede  alla  pubblicazione  su  sito  telematico  delle
notizie   relative   ad  iniziative  normative  del  Governo  nonche'
all'organizzazione,   alla   cura   ed   all'aggiornamento  del  sito
assicurandone   la  consultazione  gratuita  ai  cittadini  ai  sensi
dell'art. 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229».
    Il  presente  decreto  viene  trasmesso,  per  gli adempimenti di
competenza,   all'ufficio  bilancio  e  ragioneria  del  Segretariato
generale   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 14 novembre 2003
p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2003

Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 13, foglio n. 67